Appena 8 punti per essere promosso alla maturità, ma la commissione d’esame lo ha bocciato: i prof di un istituto tecnologico statale di Perugia hanno così fermato a pochi voti dal traguardo un alunno che ha sostenuto la maturità nell’anno scolastico 2023/2024. Qualcosa però non ha convinto il ragazzo e i genitori che, tramite l’avvocato Giuliano Picchio, hanno formalizzato un ricorso al Tar contro il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e l’Istituto tecnico tecnologico statale in questione. L’esito ha condannato i professori che, secondo i giudici del Tar, avrebbero operato con scarsa perizia, tanto che la sentenza ha disposto “l’annullamento della valutazione delle prove scritte del candidato, dell’intera prova orale sostenuta dal medesimo, nonché del conseguente esito dell’esame di maturità del candidato. Per l’effetto, la Commissione dovrà riunirsi entro trenta giorni, in composizione emendata dai vizi sopra rilevati, per procedere nuovamente alla valutazione delle prove scritte del candidato, alla ripetizione della prova orale nei confronti del medesimo e all’attribuzione del giudizio finale”.
L’alunno, alla fine dell’anno scolastico, aveva una sola insufficienza che, per decisione unanime del consiglio di classe è passata a 6 e il ragazzo è stato ammesso all’esame di maturità con la media di 6,82 e con un credito di 27/40. Agli scritti il candidato ha ottenuto 11/20 nella prima prova di italiano, 6/20 nella seconda prova e 8/20 nella prova orale, per un totale di 52/100 (la sufficienza si raggiunge con 60/100). Vista la bocciatura, abbastanza inaspettata, i genitori dell’alunno hanno deciso di effettuare un accesso agli atti e hanno provato a fare ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale che li ha invece invitati a rivolgersi alla scuola, per l’impossibilità di avviare un ricorso gerarchico. Ma i genitori non si sono dati per vinti e hanno deciso di rivolgersi al Tar.
Il ricorso è stato depositato il 5 ottobre 2024 e, secondo l’avvocato dell’alunno bocciato, l’esito dell’esame non è stato corretto per 3 motivi: il giudizio espresso sulle prove scritte sarebbe illegittimo, perché viziato da errori procedurali attinenti all’individuazione dei componenti della Commissione; l’esito della prova orale sarebbe illegittimo, in quanto non risulterebbe la redazione di un apposito verbale per l’assegnazione al candidato del c.d. “spunto di partenza” per la prova, cioè del materiale scelto dalla Commissione/classe d’esame; “con riguardo al riscontro dell’Ufficio scolastico regionale in data -OMISSIS- al ricorso gerarchico proposto dai ricorrenti, ove tale nota non sia considerata come avente valore provvedimentale, i ricorrenti ribadiscono la rinuncia al ricorso gerarchico; ove sia qualificabile, invece, come un provvedimento recante il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del rimedio giustiziale, allora si tratterebbe di una determinazione illegittima, in quanto l’esito dell’esame di Stato sarebbe qualificabile come atto non definitivo e qualora l’Ufficio destinatario del ricorso non fosse stato competente a scrutinarlo, avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione all’Organo a ciò deputato; ove si ritenesse, infine, che l’Ufficio scolastico regionale abbia inteso trasmettere gli atti alla Dirigenza scolastica, ritenendola competente, allora varrebbe, ancora una volta, la rinuncia al ricorso gerarchico dichiarata dai ricorrenti”.
Anche i prof sbagliano e, quando le carte non sono formalmente in ordine, succede che un accesso agli atti vengano colti in fallo. Nel caso specifico, dal verbale della Commissione risulta che la stessa Commissione ha deliberato di procedere alla correzione di entrambe le prove scritte per aree disciplinari. Nel verbale si legge poi quanto segue: “Con riferimento alle finalità proprie della prima prova scritta, secondo i criteri sopra stabiliti, la correzione viene effettuata, secondo i criteri sopra stabiliti, dai docenti dell’area disciplinare umanistica”. Segue l’indicazione dei nominativi di tali docenti, tra i quali effettivamente figurano una Commissaria non appartenente alla Commissione, nonché una docente di matematica e, perciò, titolare di un insegnamento non appartenente all’area disciplinare. Per questo i giudici del Tar hanno rilevato “l’illegittimità delle prove scritte”.
Per quanto riguarda la prova orale è previsto che per ciascuna giornata di svolgimento della prova orale, la Commissione provveda preliminarmente alla predisposizione dei materiali (il c.d. “spunto di partenza”) e all’abbinamento degli stessi ai singoli candidati. Nel caso specifico risulta soltanto il verbale “di predisposizione dei materiali per il colloquio del giorno. La commissione/classe procede alla predisposizione dei materiali per l’avvio del colloquio di cui all’art. 22 commi 3 e 5 dell’o.m per i candidati che sostengono il colloquio in giornata, in coerenza con i criteri e le modalità deliberate e riportate nel verbale n… – I giudici hanno evidenziato che: “il candidato ha sostenuto la prova orale il giorno successivo, 26 giugno 2024, e quindi il verbale non risulta riferibile all’assegnazione del materiale nei suoi confronti, non contenendo alcun riferimento ai materiali predisposti e al loro abbinamento ai nominativi dei singoli candidati. “La fede privilegiata che va riconosciuta ai predetti verbali induce perciò a riscontrare che effettivamente non sono stati documentati il tempo e il modo in cui si è provveduto a elaborare i materiali e ad abbinarli ai singoli candidati esaminati il 26 giugno e, di conseguenza – spiegano i giudici – non è possibile stabilire quando e come sia stata predisposta ed assegnata la “scheda/spunto” sottoposta al candidato”.