A due giorni dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Tar dell’Umbria ha emesso la sentenza riguardo il ricorso dell’associazione San Martino contro il Comune di Terni per la gara indetta, con determinazione a contrarre del 30 aprile 2024, avente ad oggetto l’appalto di servizi relativo al “sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere”, del valore complessivo stimato di euro 540.820,00, una cifra considerevole e che restituisce l’importanza, anche economica, del bando stesso. Il ricorso era stato formalizzato nei confronti della società cooperativa sociale Be Free in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con l’Associazione Libera…Mente Donna ETS, rappresentata e difesa dall’avv. Aurora Donato e dall’avv. Giulia Alberto. Ricordiamo che l’Associazione Libera…Mente Donna ETS, non si è costituita in giudizio.
Come ricostruito dai giudici del Tribunale Amministrativo e secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il bando di gara ha previsto l’affidamento dell’appalto con procedura aperta, mediante richiesta d’offerta del mercato elettronico della pubblica amministrazione. È stata stabilita l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, con conseguente competizione tra gli operatori economici solo in base a criteri qualitativi. Alla gara hanno partecipato unicamente la ricorrente Associazione San Martino e il RTI con mandataria Be Free. Entrambe le offerte presentate sono state giudicate ammissibili e, all’esito della relativa valutazione, il RTI Be Free si è collocato al primo posto della graduatoria, con il punteggio di 92,43, davanti all’Associazione San Martino, che ha conseguito 88,33 punti. Con determinazione dirigenziale del 30 luglio 2024, comunicata ai concorrenti il successivo 2 agosto, la gara è stata, quindi, aggiudicata in favore del RTI Be Free.
L’associazione San Martino aveva dunque formalizzato una richiesta di accesso agli atti per capire per capire come la commissione fosse arrivata ai punteggi totali, richiesta alla quale la Be Free non ha dato seguito motivando che “le informazioni ivi contenute costituiscono segreti tecnici o commerciali suscettibili di rivelare lo specifico know how tecnico e commerciale delle scriventi”. Nella nota venivano illustrate le ragioni delle ritenute esigenze di segretezza e indicate le parti dell’offerta che, secondo l’avviso dell’operatore, avrebbero dovuto essere oscurate. Il RTI Be Free ha poi trasmesso alla Stazione appaltante la documentazione prodotta in gara in versione oscurata nelle parti per le quali era stata manifestata l’opposizione all’ostensione. Dopo uno scambio di informazioni tra Amministrazione e l’associazione San Martino, con ricorso notificato e depositato il 22 agosto 2024, la stessa associazione ha lamentato di aver ricevuto dall’Amministrazione l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario in versione pressoché totalmente oscurata. La parte ha dunque rappresentato la necessità di ottenere l’integrale ostensione dell’offerta avversaria ai fini dell’esercizio del proprio diritto alla difesa. I giudici del Tar osservano: “Nel caso in esame, considerato l’oggetto della gara, sarebbe, peraltro, difficilmente immaginabile l’esistenza di “segreti tecnici o commerciali”. L’Amministrazione si sarebbe limitata, in effetti, a recepire la richiesta di oscuramento del concorrente aggiudicatario, senza svolgere una propria autonoma valutazione e senza motivare la determinazione adottata”.
Alla richiesta di avere la documentazione ‘in chiaro’ si sono opposti il Comune di Terni e la società Be Free. Il Comune ha eccepito innanzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito ha ritenuto che “il parziale oscuramento dell’offerta dell’aggiudicatario sarebbe legittimo, essendo stato ritenuto dall’Amministrazione, sulla base di quanto esposto dal RTI Be Free nella propria opposizione all’accesso, che le informazioni contenute nella documentazione presentata in gara avessero un valore commerciale non limitato all’appalto, per cui la loro divulgazione avrebbe potuto pregiudicare l’operatore”. Nella propria memoria, Be Free ha sostenuto che le istanze di accesso presentate dall’Associazione San Martino sarebbero generiche e che, quindi, non sarebbe dimostrato l’interesse dell’operatore a prendere conoscenza della documentazione richiesta.
I giudici del Tar hanno osservato che “Nella richiesta del 27 giugno 2024, l’Associazione San Martino, alla luce del minor punteggio conseguito dalla propria offerta, ha rappresentato il proprio l’interesse a prendere visione di una serie di documenti, tra i quali – per quanto qui rileva – l’offerta tecnica della prima graduata, al fine di comprendere le ragioni dei punteggi attribuiti e di poter esercitare al riguardo il proprio diritto alla difesa. Si tratta di un’indicazione precisa e che esprime “(…) un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. La Stazione appaltante ha ritenuto, invece, che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario contenesse “segreti tecnici o commerciali” e che le esigenze di tutela del know how dell’operatore dovessero ritenersi prevalenti rispetto alle contrapposte esigenze difensive manifestate dalla ricorrente, ma “Il Collegio – si legge nella sentenza – ritiene che non sia stata dimostrata l’attinenza dei dati oscurati a “segreti tecnici o commerciali”. Deve considerarsi anzitutto che l’appalto oggetto di controversia riguarda il “sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere”, ossia prestazioni che devono essere rese nei confronti del pubblico e le cui modalità organizzative sono, quindi, destinate a essere conosciute dall’utenza. Risulta, pertanto, difficilmente ipotizzabile che, con riguardo a un servizio di questa natura, siano configurabili “segreti tecnici o commerciali”, nell’accezione sopra richiamata, né a diverse conclusioni può indurre la circostanza – del tutto estranea al presente giudizio – che la ricorrente si fosse a sua volta opposta all’ostensione della propria offerta”.
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto. Per l’effetto, deve essere accertata l’illegittimità del diniego parziale di accesso impugnato e, conseguentemente, deve ordinarsi al Comune di Terni di mettere a disposizione della ricorrente, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, l’offerta tecnica dell’operatore aggiudicatario, corredata di tutti i relativi allegati, con oscuramento dei soli nominativi delle persone fisiche ivi menzionate. Rimane, quindi, assorbita la richiesta subordinata di ordinare l’ostensione integrale delle parti della medesima offerta tecnica relative al progetto e agli elementi migliorativi del servizio. Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di Terni e liquidate come da dispositivo. Va, invece, disposta la compensazione delle spese nei confronti della parte controinteressata”.