Istituzioni

Bando periferie, trovato l’accordo: tornano i fondi per Perugia e Terni

Diefront, i soldi per riqualificare le periferie dei capoluoghi italiani, tra cui Perugia e Terni, ci sono. Nella notte, dopo un’estenuante trattativa, in Conferenza Stato-Regioni trovato un accordo tra il Governo, le Regioni, l’Upi e l’Anci. Un accordo che sarà inserito nella Legge di bilancio e che consentirà ai Comuni di recuperare il miliardo e 600 milioni promessi (30 milioni dei quali per Perugia e Terni).

Nella legge di bilancio per il 2019 saranno inserite una serie di disposizioni, in base alle quali, si legge nell’accordo, “le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il ‘piano periferie’ producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate“.

I Comuni, infatti, a fronte del ripristino delle risorse tolte con il Milleproroghe, qualcosa hanno dovuto cedere:  via l’anticipazione del 20% a fronte del completamento della progettazione, mentre quella sui lavori sarà concessa soltanto attraverso un “rimborso a rendicontazione”.

Per i Comuni come Terni, che non hanno potuto presentare la progettazione richiesta entro la data del 15 settembre, potrebbe essere necessario un nuovo intervento normativo.

E’ un importante passo in avanti – commentato il deputato di Fratelli d’Italia e assessore perugino all’Urbanistica, Emanuele Prisco –  che ristabilisce il giusto ordine delle cose dopo il pasticcio combinato con il decreto milleproroghe in Senato. Vale la direzione già indicata da noi, ossia offrire la possibilità ai Comuni di Perugia e Terni di poter investire risorse sui territori che significano lavoro e sviluppo ma soprattutto interventi per la sicurezza e la riqualificazione urbana . Ora – prosegue Prisco – vedremo nel dettaglio i provvedimenti che in ogni modo non potranno non tenere conto che Perugia, come previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio, ha rispettato la propria parte d’accordo attraverso il deposito dei progetti esecutivi entro il 15 settembre. Cosa che, dal canto suo, Terni non poteva fare – conclude – e per questo potrebbe esserci necessità di una nuova norma“.

Tutto bene, dunque. Sempre che una manina, stavolta nemmeno tanto invisibile, viste le saette lanciata da Bruxelles all’Italia dopo aver visto i suoi conti, non cambi di nuovo le carte in tavola.

Il testo dell’accordo

Questo il testo dell’accordo sottoscritto da Governo, Regioni, Upi e Anci

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia

La Conferenza Unificata

nell’odierna seduta del 18 ottobre 2018

VISTO l’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, che istituisce il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (“piano periferie”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 recante “ Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 recante “ Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a integrazione delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e dell’art. 1, comma 104, della legge n. 232 del 2016, destina ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132”;

VISTE le delibere CIPE n.2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017 concernenti l’assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 232;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2017, n. 108, relativo alla proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

CONSIDERATO che il comma 02 dell’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, stabilisce che “l’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1,

comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all’anno 2020”;

VISTE le 120 convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari del finanziamento relativo al “piano periferie”, all’esito dell’approvazione della graduatoria dei progetti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016, per un numero complessivo di 120 progetti, 24 dei quali finanziati con le risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che anche i 96 enti successivi ai primi 24 – anche dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018 che ha differito al 2020 l’efficacia delle relative convenzioni

– possono proseguire o attivare gli interventi previsti da ciascun progetto sulla base dei cronoprogrammi approvati, eventualmente modificati secondo i criteri e le procedure di cui alle convenzioni sottoscritte, provvedendo ai relativi oneri autonomamente, anche attraverso le altre forme di finanziamento consentite dall’ordinamento e, in particolare, il “Prestito riqualificazione periferie urbane” da Cassa Depositi e Prestiti, destinato al pagamento delle spese concernenti l’intervento di riqualificazione rientranti nell’ambito del predetto Programma straordinario, indipendentemente dalla efficacia o meno del differimento delle convenzioni;

CONDIVISA la necessità di acquisire l’intesa sull’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, come prevede il comma 01 dell’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, in coerenza con il contenuto del presente accordo;

CONDIVISA l’opportunità di non privare gli enti locali delle risorse necessarie a coprire le spese già sostenute con riguardo all’attuazione del “piano periferie”;

CONDIVISA altresì la necessità che siano finanziate le spese effettivamente sostenute per gli interventi e quindi che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione degli interventi del “piano periferie” rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane ed in particolare per gli Enti che non hanno presentato la richiesta di finanziamento;

CONDIVISA l’opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse;

CONSTATATO che è necessario introdurre disposizioni di legge che consentano di procedere con le erogazioni del “piano periferie”;

CONDIVISA pertanto l’opportunità che venga prevista nella legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il “piano periferie” producono nuovamente effetti finanziari dal 2019; tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dovranno a tal fine essere adeguate le convenzioni esistenti; le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane; le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui del Fondo sviluppo e coesione, con le stesse finalità; le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate. Le disposizioni risulterebbero pertanto del seguente tenore:

«1. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al Fondo sviluppo e coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane.

  1. Le convenzioni stipulate nell’ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della citata legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 4, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.
  2. Al rimborso delle spese di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità di cui al programma straordinario di cui al comma
  3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni di cui al comma 1»;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti nelle convenzioni e ai fini dell’erogazione degli stanziamenti relativi al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia.