Quando il debitore non rispetta i termini di adempimento di un contratto, il creditore può inviare un sollecito al fine di ottenere ciò che gli spetta. In questa lettera (ovvero l’atto di messa in mora) il creditore è tenuto a specificare un termine entro cui il debito deve essere estinto da parte del debitore. In poche parole, si tratta di uno strumento giuridico con cui il creditore può conferire valore giuridico al ritardo nei pagamenti da parte del debitore.
La messa in mora è una intimazione fatta dal creditore nei confronti del debitore (in realtà è possibile che si verifichi anche la mora del creditore) che ha delle precise conseguenze giuridiche. Per poter capire quali sono gli effetti della costituzione in mora è necessario leggere la parte del Codice civile che espressamente la disciplina, ovverol’art. 1221 il quale stabilisce che l’impossibilità sopravvenuta di adempiere graverà solamente sul debitore.
Ciò significa, in poche parole, che nel caso in cui l’adempimento della prestazione sia diventato impossibile per cause non imputabili al debitore, lo stesso non sarà liberato dall’obbligazione ma dovrà risarcire i danni subiti dal creditore. Ma non finisce qui, la seconda conseguenza giuridica è che il debitore sarà comunque tenuto al risarcimento dei danni causati del ritardo nell’adempimento.
Più precisamente, il debitore è tenuto a risarcire sia il lucro cessante (ovvero il mancato guadagno) sia il danno emergente (ovvero la perdita subita a causa del ritardo nell’adempimento).
L’atto di messa in mora non è sempre necessario, infatti, l’art. 1219 c.c. stabilisce che esso non è dovuto quando l’obbligazione è risarcitoria poiché derivante da fatto illecito, (si pensi ad esempio alla responsabilità aquiliana dovuta da un sinistro stradale). La messa in mora del debitore non è dovuta nemmeno nel caso in cui lo stesso abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore. Infine, questa non è necessaria quando il termine è scaduto e l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore. Questo significa, in sintesi, che le conseguenze opereranno in modo automatico, senza nessuna necessità di attività specifiche da parte del creditore.
Dopo aver chiarito cos’è e a cosa serve, è bene capire qual è il suo contenuto in modo da poterla redigere senza commettere errori. L’atto di messa in mora, innanzitutto, deve essere inviato al debitore tramite PEC (in modo da averne prova della ricezione) o lettera con ricevuta di ritorno. Per quanto concerne il contenuto, questo deve contenere: