Non ha l'allaccio alle fogne ma paga lo stesso, giudice riconosce il rimborso dal 2003 - Tuttoggi.info

Non ha l’allaccio alle fogne ma paga lo stesso, giudice riconosce il rimborso dal 2003

Redazione

Non ha l’allaccio alle fogne ma paga lo stesso, giudice riconosce il rimborso dal 2003

Accolto dal giudice di pace di Perugia il ricorso presentato da un utente del servizio idrico, riconoscendogli il diritto al rimborso degli importi pagati a Umbra Acque
Lun, 30/10/2017 - 09:21

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Il Giudice di Pace di Perugia, dottoressa Cristiana Cristiani, con sentenza n. 656/2017, ha accolto il ricorso presentato da un utente del servizio idrico, riconoscendogli il diritto al rimborso degli importi indebitamente corrisposti ad Umbra Acque S.p.a., a titolo di quota di tariffa per la depurazione e la fognatura, a far data dal 1° gennaio 2003.

La causa ha preso il via dal ricorso presentato dalla signora Luciana Crestani, assistita dall’avvocato Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, alla quale, pur non essendo servita da alcun impianto di depurazione, né collegata alla fognatura pubblica, era sempre stata addebitata la quota di tariffa, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 avesse dichiarato l’illegittimità di tale balzello, in mancanza del relativo servizio.

Tale quota era stata solo parzialmente rimborsata alla signora Crestani dal gestore, per il periodo successivo al 2007; mentre veniva negato ogni rimborso per il periodo precedente.

In corso di causa, Umbra Acque (difesa dall’avvocato Carlo Calvieri) sosteneva che le somme relative al predetto periodo dovevano ritenersi ormai prescritte. Il Giudice di Pace di Perugia, in persona della dottoressa Cristiana Cristiani (richiamando peraltro una sua precedente analoga sentenza), ha però accolto quanto sostenuto dall’avvocato Ponziani, secondo cui alla fattispecie deve ritenersi applicabile l’art. 2946 del Codice Civile, che prevede la prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso di somme indebitamente corrisposte.

Umbra Acque spa quindi è stata condannata a rimborsare la somma illegittimamente pagata dall’utente dal 1 gennaio 2003, oltre l’IVA, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data dei singoli pagamenti al saldo ed anche sulla somma già rimborsata da Umbra Acqua spa nel periodo successivo al 01.01.2007, nonché al pagamento delle spese del giudizio.

La sentenza – evidenzia il comitato umbro acqua pubblica – assume pertanto una particolare importanza, per tutti gli utenti di Umbra Acque non serviti da impianti di depurazione funzionanti o non collegati alla pubblica fognatura (che si calcola siano diverse migliaia), i quali potranno far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte.

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