A caccia in Umbria dal 20 settembre, fino al 31 gennaio per alcune specie, tra cui la beccaccia. Caccia alla specie lepre fino al 7 dicembre.
Queste le poche novità di un Calendario venatorio 2026/27 che in Umbria ricalca ampiamente quello dello scorso anno.
Qui il testo integrale del Calendario venatorio elaborato dagli uffici e che, su proposta dell’assessore Simona Meloni, è stato adottato dalla Giunta, momento iniziale dell’iter che porterà alla sua completa approvazione ed entrata in vigore.
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) dal 20 settembre 2026 al 8 novembre 2026 alle seguenti specie: QUAGLIA;
2) dal 20 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 alle seguenti specie: CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO (maschio) – MERLO – STARNA – PERNICE ROSSA – SILVILAGO;
3) dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026 alle seguenti specie: ALLODOLA;
4) dal 20 settembre 2026 al 30 novembre 2026 per la specie FAGIANO (femmina);
5) dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 alle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE – COLOMBACCIO – BECCACCINO – CANAPIGLIA – CESENA – CODONE – FISCHIONE – FOLAGA – FRULLINO – GALLINELLA D’ACQUA – MESTOLONE – PORCIGLIONE – TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO – GHIANDAIA – CORNACCHIA GRIGIA – GAZZA – VOLPE – BECCACCIA;
6) dal 20 settembre 2026 al 7 dicembre 2026 alla specie: LEPRE;
7) dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 alla specie CINGHIALE, nelle forme previste dal R.R.34/1999, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo di questa specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche;
8) Nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 20 settembre 2026 e termina il 31 dicembre 2026, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 2027. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 20 settembre 2026 e termina il 31 gennaio 2027.
9) Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l’Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di sospendere la caccia alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di sospensione con determinazione dirigenziale e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.
B) DIVIETI.
1) È vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l’attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
2) È vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l’impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni. Gli elenchi aggiornati dei soprassuoli percorsi dal fuoco nei quali vige il divieto di caccia sono consultabili al seguente link: https://geoportale.incendiboschivi.it/.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2027 ed il 31 gennaio 2027 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita esclusivamente con il cane, solamente all’interno di superfici boscate e in una fascia di 50 metri dal confine con le stesse; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale, marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione), in forma vagante, è consentita anche con l’ausilio del cane, in prossimità di laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d’acqua. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 7.
5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l’ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
6) L’uso di radio e/o apparati ricetrasmittenti è consentito, solamente a fini di sicurezza ed emergenza, nel rispetto della normativa ministeriale e delle norme regolamentari disciplinanti, esclusivamente nella caccia al cinghiale (RR 34/99, art. 9 c. 5).
7) Relativamente all’uso e al trasporto delle munizioni in piombo all’interno o in prossimità di zone umide si fa riferimento a quanto disposto dalla L. 136 del 9 ottobre 2023, che modifica la L. 157/92, e dal Regolamento (UE) 2021/57 “recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” entrato in vigore dal 15/2/2023.
8) Il giorno 4 ottobre 2026 è vietato l’esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.
C) GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese di settembre, la caccia è consentita i giorni: domenica 20, mercoledì 23, sabato 26, domenica 27, mercoledì 30; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2026 la caccia d’appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; in questo periodo il cacciatore, ferma restando per la caccia vagante la limitazione a tre giornate settimanali a scelta, deve annotare sul tesserino le eventuali 2 ulteriori giornate, barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (ott. – nov.).
D) GIORNATA VENATORIA.
L’ esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all’interno di ambiti protetti:
è vietata l’attività di addestramento cani prima del 1° settembre;
nel mese di gennaio è consentita l’attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
nei mesi di gennaio è consentita l’attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l’uso dei pallini di piombo;
H) TESSERINO PER L’ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata prescelta al momento dell’inizio dell’attività venatoria che avviene con il caricamento dell’arma; i capi appartenenti alle specie di selvaggina stanziale e migratoria devono essere annotati subito dopo l’abbattimento accertato. Nel caso in cui viene esercitata la caccia al cinghiale nelle forme previste dal R.R.34/1999, nella medesima giornata non è possibile esercitare altre forme di caccia e deve essere marcato esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.
Il tesserino cartaceo deve essere riconsegnato, entro il 31 maggio. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Regione o dall’associazione, che ne attesta l’avvenuta riconsegna.
I)
ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito dal 09 agosto al 13 settembre 2025, dall’alba fino alle ore 12 e dalle 17 alle 19.00, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l’eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito a non meno di 500 m dalle Aziende faunistico-venatorie.
L) RESIDENZA VENATORIA.
1) Possono esercitare l’attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell’Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d’intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1° ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente residenti in Umbria, che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall’Umbria possono esercitare l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell’ambito territoriale di caccia umbro in cui sono iscritti.
3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell’art. 14 del regolamento regionale 1° ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1° ottobre.
4) La Regione e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell’ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).
M) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE.
È vietata l’attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell’art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all’interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell’ATC dove ricade l’area.
N) SEGNALAZIONE UCCELLI INANELLATI.
È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it) oppure all’Osservatorio Faunistico regionale che trasmetterà tale informazione all’Istituto.
Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
ELENCO VALICHI MONTANI
Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi – Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota 702 m alla località Poggio Castelluccio a quota 741 m, Bocca Trabaria – Comune di San Giustino, Valico di Fossato di Vico – Comune di Fossato di Vico, Passo della Carosina – Comune di Nocera Umbra.
Provincia di Terni: Piano Peloni – Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota 895 m a M. Castellari a quota 836 m.