La scelta di non attendere un accordo generale tra Ministero dell'Ambiente e Regioni
Il Piemonte ha scelto di escludere la tortora selvatica dal proprio Calendario venatorio nel testo finale approvato, come auspicato dalla Commissione europea. Senza attendere che il nodo venga sciolto tra Ministero dell’Ambiente e Regioni o trovare un accodo come fatto nelle Marche.
Gli Atc potranno però autorizzare fino a 8 giornate (nelle date 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre) di preapertura a corvidi (cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia) e colombaccio, anticipando però la chiusura fissata al 30 gennaio per un periodo corrispondente.
L’apertura generale è fissata al 15 settembre. Ovviamente, su tutta l’attività venatoria c’è l’incognita legata a possibili focolai di Psa (peste suina africana).
Le date per specie
Allodola, coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: 2 ottobre – 30 novembre 2024;
Alzavola, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, folaga, fischione, gallinella d’acqua, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, minilepre (silvilago), volpe: 15 settembre 2024 – 30 gennaio 2025;
Beccaccia: 2 ottobre 2024 – 20 gennaio 2025;
Beccaccino: 15 settembre 2024 – 20 gennaio 2025;
Cesena: 2 ottobre 2024 – 30 gennaio 2025;
Coniglio selvatico, lepre: 15 settembre – 1° dicembre 2024;
Fagiano: 15 settembre – 30 novembre 2024 (30 dicembre in presenza di piani di prelievo);
Moretta: 2 novembre 2024 – 30 gennaio 2025;
Pernice rossa, starna: 15 settembre – 10 novembre 2024;
Quaglia: 15 settembre – 31 ottobre 2024;
Tordo bottaccio, tordo sassello: 2 ottobre 2024 – 12 gennaio 2025;
Camoscio:
maschi: 1 agosto – 15 dicembre 2024;
femmine e piccoli: 1° settembre – 15 dicembre 2024;
Capriolo in Atc:
maschi: 1 giugno – 15 luglio 2024; 15 agosto – 30 settembre 2024
femmine e piccoli: 1° gennaio – 15 marzo 2025
Capriolo nei Comprensori alpini
maschi: 1 giugno – 15 luglio, 15 agosto – 14 novembre 2024;
femmine e piccoli: 15 settembre – 15 dicembre 2024
Cervo in Atc
maschi classe I: 1-31 agosto 2024
maschi classe I e II: 2 ottobre 2024 – 15 marzo 2025
maschi classe III: 2 ottobre 2025 – 15 febbraio 2025
femmine e piccoli: 1° gennaio – 15 marzo 2025
Cervo nei Comprensori alpini
maschi classe I: 1 agosto – 15 settembre 2024
maschi: 16 ottobre – 23 dicembre 2024
femmine e piccoli: 16 ottobre – 23 dicembre 2024
Calendario venatorio Piemonte 2024-25
Questo il testo integrale del Calendario venatorio del Piemonte.
L’esercizio venatorio nella stagione 2023/2024, è consentito con le seguenti modalità:
1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA
1.1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti
alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) nelle giornate del 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 e 16 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi
Comitati di gestione, nelle AATV e AFV in zona di pianura, esclusivamente da appostamento
temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell’arco temporale massimo
previsto dall’art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio;
b) specie cacciabili dal 17 settembre al 3 dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico;
c) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:
minilepre;
d) specie cacciabili dal 17 settembre al 12 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai
Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
e) specie cacciabili dal 17 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 2 dicembre al 31 dicembre esclusivamente in base a
piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
f) specie cacciabile dal 17 settembre al 30 ottobre:
quaglia
g) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:
germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d’acqua;
h) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:
moretta
i) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:
beccaccino;
j) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell’attività
venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza “ondata di gelo” previsto da ISPRA.
k) specie cacciabili dal 17 settembre 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da
appostamento temporaneo):
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
negli ATC, AATV e AFV in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre,
la caccia termina all’11 gennaio;
l) specie cacciabili dal 1° ottobre al 10 gennaio (dal 1° gennaio al 10 gennaio esclusivamente da
appostamento temporaneo):
tordo bottaccio, tordo sassello;
m) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da
appostamento temporaneo):
cesena
n) specie cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre:
allodola;
o) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti
dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV, approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
p) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai
Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale, e approvati dalla stessa:
coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;
q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti
secondo i criteri “Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;
Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo
del cervo è consentito fino al 31 dicembre.
Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nei quali è previsto
l’accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’Azienda, il periodo di
caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio.
La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella
relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere
delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di
prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.
Quanto detto a condizione che l’attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di
svernamento del camoscio.
NOTA:
- dal 1° al 14 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica
l’assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti
disposizioni: - può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi
di classe II-III; - le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie
del “distretto cervo”, suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari; - il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di
studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di
“esperto accompagnatore caccia di selezione cervo” a seguito di specifico corso, ai sensi dell’art.
108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo
con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di “esperto accompagnatore
caccia di selezione cervo” rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra
non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni,
stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre
regioni.
Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie: - biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.
Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto
l’accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di
caccia ammesso per il daino maschio va dal 1° ottobre al 31 gennaio.
Cinghiale
Classe Periodo
Striati – Rossi – Maschi – Femmine 16 marzo 2023 – 14 marzo 2024
r) specie cacciabile dal 17 settembre al 17 dicembre, in forma di caccia programmata;
cinghiale
Per la specie minilepre (Silvilagus floridanus), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli
Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma
possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.
Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell’attività
venatoria in caso di forti gelate.
Per la salvaguardia della specie lepre gli ATC dovranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre
l’orario giornaliero posticipando di un’ora l’inizio e anticipando di un’ora la fine dell’orario consentito
dal calendario venatorio.
1.2. L’esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo,
ad eccezione di quello relativo alle specie:
- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale;
- minilepre, con l’ausilio di un solo cane da caccia di piccola taglia;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l’ausilio dei cani;
- anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura; limitatamente ai terreni prossimi ai corsi
d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l’ausilio dei cani; - anatidi dal 21 al 31 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e
di piani numerici di prelievo.
1.3. Negli istituti a gestione privata AFV con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione,
il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d),
fino al 13 dicembre; nelle AATV, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto
previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 gennaio; nelle AFV e AATV, ove la specie è soggetta a piani
di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), è
consentito fino al 31 gennaio.
2) CARNIERE
2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: - 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di
cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo
complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno; - nel periodo dal 1° al 31 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.
2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero
massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
4
ALLEGATO A
b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del
piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero
per fagiano di monte e pernice bianca;
c) lepre comune: 5 capi annuali;
d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo
numerici, approvati dalla Giunta regionale;
e) fagiano: 30 capi annuali;
f) coniglio selvatico: 30 capi annuali
2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla
Giunta regionale.
2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di
capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi
bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35
folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d’acqua e un totale massimo di 250 capi tra le specie
colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.
Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.
3) GIORNATE E ORARI
3.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia
settimanali per ogni cacciatore è di tre.
3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:
A) negli ATC:
a) l’attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e
domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le
giornate destinate al prelievo selettivo -che possono anche coincidere con altre forme di caccia-;
B) nei CA:
a) l’attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e
domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.
I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le
giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre
forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero
complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla
Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.
3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo
di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;
a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei
giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l’ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere
consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA.
I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata
del lunedì.
3.4. Ai sensi dell’articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:
- l’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto;
3.5. La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima degli orari di cui al punto 4); nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.
4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA
4.1. L’ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili –
arrotondati- desunti dall’Osservatorio Astrofisico di Torino:
- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 29 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 14 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.
5) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
5.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria è
consentito con i seguenti mezzi:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40; - caricamento singolo manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente
all’esercizio della caccia al cinghiale;
c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al
12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto
5.1. b);
d) arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell’arco non deve essere inferiore a 60 libbre);
e) falco.
5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo
degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate
nelle “istruzioni operative supplementari”.
5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi
dall’articolo 13 della l. 157/1992.
5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
6) NORMA FINALE
Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel “Calendario Venatorio” stagione 2023-2024.