Fase 2 Coronavirus, la presidente Donatella Tesei ha firmato l’ordinanza con le disposizioni per i cittadini che sono rientrati e rientreranno in Umbria. Disposizioni che erano state preannunciate dall’assessore Luca Coletto, con la scelta di non obbligare alla quarantena.
Gli obblighi per chi rientra in Umbria
Tra le principali disposizioni c’è l’obbligo di segnalare il proprio rientro alla Usl di appartenenza. Di attendere di essere contattato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (osservando tutte le misure di sicurezza e, se possibile, di rimanere in tale periodo in isolamento volontario). Di osservare il divieto di spostamenti e viaggi una volta rientrati (come da Circolare del 2 maggio del Ministero dell’Interno). Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta in caso di comparsa di sintomi per ogni conseguente determinazione.
Il sistema sanitario
A sua volta il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvederà a contattare il soggetto, a procedere ad indagine epidemiologica, a disporre se ritenuto opportuno, eventuale indagine diagnostica. E farsi carico, una volta ottenuto il referto, di gestire il restante percorso, compresa l’adozione di eventuali misure contumaciali qualora necessarie.
Il testo dell’ordinanza
SOGGETTI CHE RIENTRANO IN UMBRIA DA ALTRE REGIONI ITALIANE
A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni italiane che hanno già fatto o faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
• di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, tramite mail (per l’ASL Umbria 1 prevenzione@uslumbria1.it, per l’ASL Umbria 2 prevenzione@uslumbria2.it) o telefono al NUS 800.63.63.63;
• di attendere di essere contattato dal Servizio ISP (Igiene e Sanità Pubblica) territorialmente competente, osservando tutte le misure di sicurezza perviste dal DPCM del 26.04.2020 e, se possibile, rimanere in tale periodo in isolamento volontario rispettando quanto indicato all’art. 1 del medesimo decreto;
• di osservare il divieto di spostamenti e viaggi una volta rientrati, si precisa che la Circolare del 2 maggio 2020 del Ministero dell’Interno chiarisce che una volta che si sia fatto rientro non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento indicati nella circolare stessa;
• di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
• di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in caso di comparsa di sintomi per ogni conseguente determinazione.
SERVIZI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che riceverà per competenza la notifica di arrivo provvederà a:
• contattare il soggetto entro 24 ore dalla comunicazione e a procedere ad indagine epidemiologica delle circostanze e modalità del rientro, delle circostanze e modalità di isolamento tenute pre-rientro, delle condizioni cliniche attuali e pregresse;
• in base a tale indagine, se ritenuto opportuno, predisporrà l’eventuale indagine diagnostica dando indicazioni sulle modalità e tempistica dell’effettuazione;
• darà comunicazione al Medico di Medicina Generale;
• si farà carico, una volta ottenuto il referto, di gestire il restante percorso, compresa l’adozione di eventuali misure contumaciali qualora necessarie. 2. Il periodo di validità del presente provvedimento è dalla data di efficacia al 17 maggio 2020.
Le sanzioni
3. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.L. 19/2020 (da 300 a 3mila euro ndr).
4. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Perugia e al Prefetto di Terni.
6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente di Anci Umbria ed ai Sindaci dell’Umbria.
7. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale.