Il furto di appena cinque euro che non sia un fatto abituale non è punibile, e così il 54enne italiano che era stato fermato dalla Polizia per un furto in chiesa ad Assisi non finirà davanti al giudice. A chiedere l’archiviazione del reato è stato direttamente il pm. Il 2 aprile 2015 è infatti entrato in vigore il D.Lgs. 28/2015 che ha introdotto nell’ordinamento penale un nuovo istituto giuridico (articolo 131-bis del Codice penale): la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa.
“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”, si legge tra l’altro nel dispositivo.
Nel caso di specie, l’uomo, un 54enne palermitano, era stato fermato dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi all’uscita da una chiesa di Assisi: dopo la perquisizione, era stato trovato in possesso di circa 5 euro, rubati dalla cassetta della questua facendo finta di pregare. Accusato di furto e di porto di strumenti da scasso (nastro biadesivo e flessometro per rubare i soldi dalle cassette delle offerte), era stato denunciato, ma per il pm il comportamento non è abituale – la legge spiega che “Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole” – e, anche vista la tenuità del reato, “l’esercizio dell’azione penale non appare giustificata dalle modalità del fatto…”. Nessuna imputazione, quindi, e nemmeno nessun processo futuro per l’uomo.