Equitalia nuove rate a contribuenti decaduti, la procedura

Equitalia e Agenzia delle Entrate, come chiedere la riammissione alle rate

Redazione

Equitalia e Agenzia delle Entrate, come chiedere la riammissione alle rate

I contribuenti decaduti dalla rateizzazione possono richiedere il beneficio | A cura di ANCLSU UP
Mer, 14/09/2016 - 18:28

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Entro il 20 ottobre 2016 i contribuenti decaduti – alla data del 1° luglio 2016 – dal beneficio della rateazione dei debiti tributari possono esservi riammessi, fino ad un massimo di ulteriori 72 rate mensili.

La novità riguarda non solo le rateazioni con Equitalia, ma anche quelle con l’Agenzia delle Entrate, per le quali la decadenza sia avvenuta dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016.

La concessione di un nuovo piano di rateizzazione si ha  presentando apposita richiesta utilizzando il modello RR1.

Il nuovo piano è concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate.

Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Procedura con Equitalia

Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015 può nuovamente rateizzare l’importo dovuto. Sino ad un massimo di 72 rate anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate.

La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 20 ottobre 2016

Per la domanda, deve essere utilizzata l’apposita modulistica disponibile sul sito internet di Equitalia modello RR1.

– per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà: in tal caso l’agente della riscossione deve concedere la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a 50.000 euro (elevato a 60.000 dalla norma in commento), la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

  • la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà;
  • la rateizzazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

È bene ricordare che:

  • si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive;
  • fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito;
  • dopo il 20 ottobre 2016, il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Procedura con l’Agenzia delle Entrate

Il  D.L. n. 113/2016 prevede anche la possibilità – per i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione (disciplinati dal D.Lgs. n. 218/1997) o di omessa impugnazione degli stessi – di ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, sempre entro il 20 ottobre 2016), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Sonia Ranucci | Consulente del Lavoro in Spoleto
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