Distillerie Di Lorenzo, il Tar condanna Arpa e Regione a pagare 2mila euro - Tuttoggi.info

Distillerie Di Lorenzo, il Tar condanna Arpa e Regione a pagare 2mila euro

Redazione

Distillerie Di Lorenzo, il Tar condanna Arpa e Regione a pagare 2mila euro

Accolto il ricorso contro il provvedimeto di sospensione delle attività del 21 dicembre 2015
Lun, 05/09/2016 - 12:23

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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria (sezione prima) ha accolto il ricorso fatto dalla Distillerie Di Lorenzo contro il provvedimento di sospensione della attività, avvenuto il 21 dicembre 2015, e ha condannato Arpa e Regione Umbria al pagamento delle spese legali (pari a 2mila euro). Il contenzioso tra le amministrazioni e la storica società di Ponte Valleceppi era scaturito lo scorso dicembre. A seguito di brevissimi superamenti, in alcune fasce orarie, dei valori limite delle emissioni, su segnalazione dell’Arpa, la Regione aveva sospeso l’attività dell’azienda. Il superamento delle emissioni, dovuto al ripetersi di brevi interruzioni sulla linea elettrica ad opera del gestore nazionale, aveva temporaneamente reso meno efficace l’impianto di abbattimento di fumi della distilleria. Nonostante la media giornaliera di emissione fosse abbondantemente inferiore al limite imposto dall’amministrazione, era scattato il provvedimento di sospensione.

Il Tar, che ha fatto proprie le ragioni della azienda, ha annullato quella determinazione dirigenziale sostenendo che “la sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida, la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l’ambiente, che deve essere attestato”. Non basta, secondo il tribunale, “accertare il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento autorizzatorio ma è parallelamente necessaria una approfondita valutazione, ad opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in linea meramente ipoteticadetti superamenti sono in grado di determinare”. Per il Tar “tali valutazioni circa il pericolo concreto ed effettivo per la salute pubblica e l’ambiente sono state del tutto omesse”  “A ciò – si legge ancora nella sentenza – si aggiunga che non è stato indicato il termine di sospensione di predetta attività. Obbligo questo previsto sia dall’art. 278 comma 1, lettera b), codice ambiente (il quale parla di contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione, sia “dall’articolo 21 – quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990 a norma del quale il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone”.

La “Distillerie Di Lorenzo”, dunque, esprime soddisfazione per la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale. La società, che si è sempre mossa all’interno del quadro normativo vigente, ha fin dal primo momento sostenuto che il micro superamento dei limiti di media oraria non fosse da imputare alla condotta dell’azienda ma a brevissime interruzioni di energia elettrica per le quali non si applicano i valori limiti previsti dalla normativa. E comunque le emissioni giornaliere della “Distillerie Di Lorenzo” sono state sempre ben al di sotto di quelle imposte dalla Regione Umbria. Negli ultimi tre anni la società ha investito in materia di ambiente e sicurezza oltre cinque milioni di euro. E continuerà a farlo.

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