L’Autorità Antitrust ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 14milioni e 530.000 € nei confronti di: Acea S.p.A. (3.60.000 €); Edison S.p.A. (1.725.000 €), Eni S.p.A. 3.600.000€), Enel Energia S.p.A. (2.985.000 €), Enel Servizio Elettrico S.p.A. (2.620.000€) per pratiche commerciali aggressive relative alle modalità di fatturazione e gestione dei reclami relativi al pagamento di consumi di gas ed elettricità , sia con riferimento al mercato tutelato che libero. Nonostante si tratti di procedimenti diversi, le pratiche scorrette contestate agli operatori dall’AGCM in seguito allo svolgimento delle singole istruttorie sono analoghe.
La prima pratica contestata riguarda la gestione inadeguata delle istanze dei clienti concernenti la fatturazione dei consumi e dei conguagli pluriennali e delle istanze volte alla verifica dei consumi stimati. L’istruttoria avrebbe infatti messo in evidenza che gli operatori, in numerosi casi, “a fronte di puntuali reclami o richieste di chiarimento/informazione sia scritte che orali presentati da consumatori che avevano contestato gli importi fatturati non avrebbero verificato la fondatezza del reclamo, né messo in atto le azioni necessarie a risolvere le problematiche segnalate e bloccato la procedura di riscossione nelle more delle verifiche, richiedendo invece l’immediato pagamento delle bollette basate sulle stime contestate ”. L’Autorità evidenzia inoltre come in alcune ipotesi gli operatori avrebbero perseguito le azioni di riscossione nei confronti degli utenti che avevano presentato tali istanze nelle more della loro trattazione (in alcuni casi arrivando anche al distacco, in pendenza di una risposta all’istanza presentata dal cliente).
I dati acquisiti hanno inoltro evidenziato che una delle cause delle richieste di chiarimento/reclami riguarderebbe i consumi oggetto di stima riportati in bolletta. Con riferimento ai consumi stimati, è emerso che in diversi casi le autoletture non verrebbero utilizzate per la fatturazione, oppure non sarebbero utilizzate sistematicamente per aggiornare le stime. In altri, a causa di disallineamenti interni nella gestione dei sistemi, gli operatori avrebbero messo in mora o addirittura distaccato clienti che avevano regolarmente pagato le rate previste.
La seconda pratica contestata riguarda la gestione inadeguata dei rimborsi, dovuta a carenza informativa riguardo al diritto a ricevere il rimborso, ovvero la frapposizione, di una serie di ostacoli all’esercizio del diritto al rimborso. In particolare, il comportamento censurato riguarderebbe la mancata restituzione, oppure la restituzione con grave ritardo, di importi dovuti ai clienti a vario titolo (rettifiche di fatturazione, conguagli, doppi pagamenti, fatture di chiusura della fornitura).
A parere dell’Autorità, le pratiche aggressive contestate sarebbero confermate dalla numerosità delle segnalazioni ricevute, nonché dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni, che avrebbe consentito di avere un “quadro fattuale completo esaustivo da cui emerge la prova concreta di specifiche condotte, caratterizzate da quei profili di aggressività sui quali il Regolatore, proprio alla luce della diversa prospettiva in cui si è mosso, non si è pronunciato, rimettendone la rilevazione e l’accertamento all’Autorità”.
L’AEEGSI si riferisce al parere reso dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nell’ambito dei procedimenti, con il quale l’Autorità di regolazione in via preliminare ha ricordato che la disciplina in tema di fatturazione è oggetto di un’organica riforma al fine di adeguare il quadro regolatorio alla rilevante legislazione europea (Direttive 2009/72/CE e 2012/73/CE e Direttiva 2012/27/UE recepita in Italia dal d.lgs. 102/2014). Il processo di riforma, avviato con il DCO 405/2015 – che ha portato all’adozione della delibera 100/2016/R/Com, e a cui seguiranno ulteriori consultazioni – riguarda, tra gli altri: la periodicità di fatturazione, la modalità di contabilizzazione dei consumi, la fatturazione di periodo e di chiusura, la raccolta e l’utilizzo delle autoletture, nonché la gestione dei reclami.
Nel medesimo parere, inoltre l’AEEGSI, richiamando l’articolo 27, comma 1-bis del d.lgs. n. 206/05 ha sottolineato che “il rispetto della regolazione vigente da parte del professionista esclude (…) la configurabilità di una condotta contraria alla diligenza professionale”, in quanto “laddove il professionista si sia attenuto alla regolazione in vigore, non può considerarsi carente la diligenza professionale, ferme restando le valutazioni, di pertinenza [dell’Autorità], sull’esistenza effettiva di profili di aggressività della pratica commerciale”.