Il sindaco di Umbertide Marco Locchi ha firmato l’ordinanza inerente gli interventi di prevenzione a tutela della salute e dell’igiene pubblica contro le malattie infettive trasmissibili attraverso la zanzara ed in particolare la zanzara tigre.
L’ordinanza sarà in vigore da mercoledì 1° aprile e fino al 31 ottobre e dispone di:
- non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza svilupparsi larve di zanzara;
- effettuare, con cadenza mensile, trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità;
- coprire eventuali contenitori di acqua, anche finalizzati alla raccolta di acqua piovana, con coperchi a tenuta ermetica o zanzariere con maglia molto fitta ben fissate; svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine;
- introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini.
E’ inoltre obbligatorio per gli amministratori condominiali comunicare entro il 30 aprile al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 1 (per fax allo 075 8509389 oppure per e-mail all’indirizzo prevenz.isp@uslumbria1.it) l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato.
I gestori di depositi anche temporanei di pneumatici dovranno invece provvedere, in caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai ogni 15 giorni, ed in questo caso comunicare almeno 48 ore prima dell’intervento al Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1, la data del trattamento di disinfestazione e il tipo di sostanza utilizzata.
Coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli dovranno infine svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline e fossi irrigui.
La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 100 euro per i privati cittadini e da 250 a 500 euro per gli amministratori di condominio e le aziende artigianali, agricole od industriali.