(Jac. Bru.) – Il parcheggio è edificato troppo a ridosso del muro di confine della proprietà dei ricorrenti. Anzi, addirittura lo sovrasta. Ed è chiaro che la sosta di autoveicoli proprio di fronte alle finestre di un’abitazione diminuisca la fruibilità di quest’ultima. Con queste ed altre motivazioni il TAR dell’Umbria ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Spoleto e la ditta esecutrice dei lavori per il parcheggio del Tribunale da due privati cittadini, stanchi di vedere le auto ferme tutto il giorno a pochi centimetri dalle finestre delle loro case.
Residenti andavano avvisati – “Oltretutto – si legge nella sentenza depositata il 31 ottobre a firma del presidente Carlo Luigi Cardoni e dei consiglieri Nicola Durante e Stefano Fantini – il parcheggio sostanzialmente aderisce al preesistente antico muro di confine e lo sovrasta (seppur di poco), così vanificandone la funzione protettiva ed annullandone il valore estetico e testimoniale”. Il pronunciamento del TAR non è volto a dichiarare che il parcheggio non poteva essere in alcun modo realizzato, solo che i residenti di quelle case dovevano esser messi a conoscenza tempestivamente del progetto, tramite notifiche individuali.
Progetto modificato – D’altronde, il piano iniziale prevedeva che il parcheggio fosse completamente interrato. Furono alcuni ritrovamenti archeologici ad indurre i responsabili dei lavori a modificarlo in itinere, violando però il vincolo dei 10 metri di distacco minimo tra esso e le pareti finestrate delle abitazioni private. “Anche se il parcheggio sovrasta in misura modesta il preesistente muro di confine – si legge nella sentenza – la violazione c’è ed è rilevante, anche perché le norme sulle distanze sono assolutamente inderogabili giacché poste a presidio, precipuamente, della pubblica salute”.
Arretramento – La sentenza impone pertanto l’obbligo di arretrare l’inizio del parcheggio, oppure di portarne l’altezza al di sotto del muro, in modo da rispettare finalmente il distacco minimo. Comune e impresa edile saranno inoltre obbligate al pagamento, in solido ed in parti uguali, delle spese istruttorie.
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