Perugia

Prostituzione in strada vietata dal 6 maggio in 17 vie di Perugia: 450 euro di multa ai trasgressori

Nuova ordinanza del Comune di Perugia contro la prostituzione in strada. Un provvedimento che sarà in vigore dal 6 maggio 2022 a fine ottobre.

L’ordinanza – la 523 del 4 maggio – ricalca quelle passate emanate dal sindaco Andrea Romizi (e dal suo predecessore Boccali prima di lui) ma anche quelle di altri comuni italiani e umbri (fece discutere enormemente 6 mesi fa quella del Comune di Terni).

Prostituzione in strada vietata, le vie interessate dall’ordinanza

L’ordinanza contro la prostituzione non riguarda tutto il territorio comunale ma solo alcune vie di Perugia, 17 in tutto. Nel testo si legge che è vietato, nel periodo dal 6 maggio al 31 ottobre, in via Settevalli, via Nuvolari, via Conti, viale del Percorso Verde, via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia– Bettolle direzione Perugia), via del Tempo Libero, via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Piccolpasso, via Dottori, via Penna, via Soriano, via Corcianese, via Cestellini, via della Scuola, intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti:

  • permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione;
  • assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;
  • indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore.

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La violazione – specifica l’ordinanza – si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio.

Multe da 450 euro

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma.

(foto di repertorio)