Cronaca

Piccolo Carro, Tar sospende chiusura | “Asl sapeva dei trattamenti sanitari”

Il Tar dell’Umbria ha sospeso l’efficacia del provvedimento con cui il Comune di Assisi ha revocato a fine settembre l’autorizzazione all’attività della Cooperativa sociale  Piccolo Carro.

Piccolo Carro resta aperto. Tradotto, significa che la struttura, (più sedi tra Assisi, Bettona e Perugia,  al centro di un’inchiesta sulla questione delle autorizzazioni a prestare opera assistenziale, sanitaria o terapeutica) finita alla cronache per la vicenda legata alla scomparsa e alla morte di Sara Bosco e Daniela Sanjuan,  resterà aperta ed attiva in attesa della trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica che si terrà il  21 marzo 2017.

Ha deciso il Tar. Lo ha deciso la sezione prima del Tribunale amministrativo dell’Umbria, dopo che già agli inizi di ottobre si era espresso con un decreto a firma dello stesso presidente Raffaele Potenza, concedendo la sospensiva richiesta dai legali che assistono la cooperativa Massimo Marcucci e Mario Rampini. In quella occasione il Tar disse che “la gestione della comunità di accoglienza assolve a servizio che, prescindendo dalla sua natura giuridica, presenta un evidente profilo di interesse collettivo”, inoltre i provvedimenti avrebbero determinato l’“immediato riaffidamento dei minori” con tutte le conseguenze del caso.

Attività sanitaria “non consacrata ma in accordo”. Il Tar nel dispositivo con cui di fatto da ragione, almeno in questa fase, al Piccolo Carro, dice anche qualcosa in più. Dice che  “lo svolgimento di attività anche ‘sanitaria’ da parte della ricorrente (Piccolo Carro, ndr), benchè formalmente non consacrata in atto di intesa con l’Asl competente, sia stata di fatto resa in pieno accordo con i soggetti istituzionali coinvolti”.

E inoltre “ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari della cooperativa ricorrente” e nell’attesa che si arrivi all’udienza ed ad un giudizio di merito “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello della Cooperativa ricorrente alla continuazione delle attività non essendosi rilevati concreti pregiudizi per la salute dell’utenza, presupposto tipico per disporre l’impugnata revoca”.

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