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LA UIL FPL PORTA IN TRIBUNALE LA PROVINCIA DI PERUGIA

I ricorrenti sono stati dipendenti dell’Anas sino all’ottobre 2001 e, in forza del D. Lgs. N. 112/1998 coordinato con il successivo d.p.c.m. 448/2000, trasferiti presso la Provincia di Perugia e ad oggi ancora in servizio, ad eccezione di una piccola parte entrata in quiescenza, o trasferita presso altre Amministrazioni.

Le modalità e le procedure di trasferimento oltre che il trattamento economico da corrispondere ai dipendenti soggetti al trasferimento, venivano regolate dal D.P.C.M. dell’8 maggio 2000, che, all’art. 4 stabiliva: “il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree(stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, eventuale ad personam, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianità maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennità operativa, premio di produzione)…”. In buona sostanza, tali voci di “trattamento economico fisso” venivano confermate anche in caso di trasferimento presso altro Ente Pubblico, per evitare che il dipendente subisse un depauperamento della propria condizione retributiva rispetto a quella goduta in precedenza presso l’Anas.

Tuttavia, la Provincia di Perugia, del tutto inopinatamente, sin dalla prima busta paga avrebbe omesso di calcolare la voce “premio di produzione” contenuta nella retribuzione mensile goduta dai ricorrenti come dipendenti Anas all'interno della retribuzione mensile base, con un'evidente diminuzione salariare, continuando a corrisponderla come voce autonoma, nonché con un impatto negativo sul connesso trattamento previdenziale, senza neppure prevedere uno strumento correttivo.

Tale circostanza – secondo il sindacati – è peraltro pacifica, in quanto, anche in seguito ai numerosi incontri sindacali tra le parti, la Provincia di Perugia, ha sempre sottolineato come, secondo l'autonoma interpretazione operata dall'Amministrazione resistente, il “premio di produzione” (voce “Anas”) fosse stata equiparata al premio di produttività come voce variabile, e liquidata a cadenza annuale come “compenso efficienza servizi”. In buona sostanza, ancorché simili dal punto di vista terminologico, premio di produzione (Anas) e premio di produttività dei dipendenti degli Enti Locali sono due voci completamente differenti tra loro e, come tali, entrambi spettanti ai ricorrenti.

“Ciò non solo è profondamente illegittimo – spiegano i isndacati – ma è altresì fonte di discriminazione, in quanto altre amministrazioni locali (Regione Piemonte ad es.) hanno assorbito nell'ottobre 2001 i dipendenti ex ANAS, calcolando in perfetta conformità col citato DPCM la retribuzione mensile”.