Umbria | Italia | Mondo

Antiriciclaggio, operazioni sospette da segnalare

 “Una normativa impegnativa, ma necessaria, il cui fine è di collaborare, contrastare e prevenire le fasi del riciclaggio dei proventi illeciti e il finanziamento al terrorismo, affinché non si abbassi la guardia e vengano segnalati subito movimenti di denaro sospetti”. Lo ha sottolineato più volte Anna Rita Costa, presidente della Commissione antiriciclaggio Odcec (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) della provincia di Perugia, durante l’incontro promosso dall’Associazione giovani consulenti del lavoro di Perugia, che si è tenuto nel capoluogo umbro.

L’appuntamento rientra nel ciclo di eventi che l’associazione organizza per approfondire le normative che regolano il mondo del lavoro e per fare rete tra i vari attori protagonisti: organi di vigilanza, consulenti del lavoro, commercialisti e imprenditori. La tematica dell’incontro formativo è stata la normativa antiriciclaggio, alla luce della IV direttiva dell’Unione europea ed in vigore dal 4 luglio 2017 (decreto legislativo numero 90 del 2017).

Anche i consulenti del lavoro rientrano a pieno titolo tra i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio – ha spiegato il presidente dell’Agcdl di Perugia, Roberto Girolmoni – che consistono nell’adeguata verifica della clientela attraverso l’acquisizione di documenti d’identità, visure o altra documentazione prima di procedere con l’esecuzione dell’incarico”.

Per contrastare il fenomeno di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite è necessaria la collaborazione non solo degli intermediari finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti – ha evidenziato la presidente Costa –. A tal fine il consulente del lavoro, quindi, dovrà essere in grado di riconoscere il titolare effettivo dell’impresa o del libero professionista, oltre ad effettuare dei monitoraggi periodici e ad attribuire al cliente delle classi di rischio. E nei casi di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ha l’obbligo di segnalare operazioni sospette alla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia)”.

Anna Rita Costa si è soffermata anche sulle novità e le modifiche introdotte dal decreto legislativo numero 90 del 2017, che riguardano in particolare le modalità di conservazione dei documenti, dati ed informazioni, il cui limite temporale rimane fissato a 10 anni dal termine della prestazione professionale, le procedure di segnalazione alla Uif di operazioni sospette e delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. Altro aspetto su cui si è soffermata: l’importanza di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela “persona politicamente esposta”, ovvero di chi, per la sua posizione funzionale o sociale o per la sua influenza, presenta un rischio maggiore ad essere coinvolta in casi di concussione o corruzione, con riferimento anche ai suoi soci d’affari e ai suoi familiari stretti. “Chiunque – ha concluso la presidente provinciale dell’Odcec Costa –, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Ai soggetti obbligati che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione di documenti ed informazioni o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2mila euro”.

Sono previste anche sanzioni amministrative per l’omessa segnalazione di operazioni sospette, che vanno da un minimo di 3mila euro fino ad un massimo tra 30mila a 300mila euro. Le ispezioni antiriciclaggio, inoltre, portano anche a delle verifiche fiscali sullo studio professionale.