Unipg, il Tar “boccia” il rettore - Tuttoggi.info

Unipg, il Tar “boccia” il rettore

Christian Cinti

Unipg, il Tar “boccia” il rettore

Incentivi ai docenti universitari concessi e poi ritirati, i giudici amministrativi: l’Ateneo ha sbagliato, i bonus erano legittimi
Gio, 08/02/2018 - 11:20

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I “furbetti” avevano ragione. Almeno, sfogliando le 36 pagine della sentenza la prima sezione del tribunale amministrativo dell’Umbria ha accolto il ricorso presentato dalla professoressa Margherita Raveraira contro il decreto emesso a marzo 2017 dal rettore dell’Università di Perugia, Franco Moriconi, con il quale si chiedeva la restituzione degli incentivi concessi dall’Ateneo a 90 docenti per gli anni 2011, 2012 e 2013.

La vicenda

La legge 240 del 2010 ha istituito una forma di “incentivo una tantum” in favore del personale docente con risorse (il fondo ammontava complessivamente a 108 milioni di euro) da assegnare alle Università, le quali avrebbero poi dovuto riassegnare ai docenti delle varie categorie (ricercatori, associati, ed ordinari) secondo le modalità previste nella stessa normativa. Nel caso della professoressa Raveraira – andata in pensione nel 2013 – andava tenuto in considerazione il punto in base al quale “sono soggetti ammissibili all’intervento per l’anno 2012 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti”. Il decreto prevedeva inoltre che le risorse fossero attribuite “a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico” e “secondo una valutazione comparativa dei candidati”. Ad ottobre 2014 l’Ateneo provvedeva a bandire il concorso per il triennio 2010-11-12, prevedendo, tra gli altri requisiti, l’accesso all’incentivo per quanti (ricercatori, associati ed ordinari) nel triennio in questione avessero maturato il 60% delle presenze ai consigli di facoltà e per tutti (compresi i ricercatori) al 50% delle presenze ai consigli di dipartimento. Requisiti, questi, che dovevano essere autocertificati da chi interessato con una dichiarazione da effettuarsi su apposito modello predisposto dall’amministrazione universitaria e da allegare alla domanda.

L’inghippo

Così come ricostruito dai giudici amministrativi, il 9 dicembre 2014 l’area programmazione e procedure selettive del personale docente inviava al personale docente una mail (posta elettronica ordinaria e non certificata con la quale si chiariva che solo a partire da quella stessa data si erano resi disponibili gli estratti delle presenze ai Consigli e che “alcune commissioni delle procedure in oggetto stavano procedendo a controlli a campione”. Nel messaggio di posta elettronica, inoltre, si specificava per la prima volta che “le assenze giustificate ai sensi del regolamento e del bando” non sarebbero state “idonee ad essere computate ai fini del possesso del requisito delle presenze richiesto”. Si invitavano dunque i docenti che avevano presentato domanda “ad effettuare opportuni controlli prima della chiusura dei lavori delle commissioni”, prevista per il 16 dicembre 2014. Nel messaggio si faceva presente che, “qualora dovesse ravvisarsi un errore in merito, in sede di controllo” l’interessato avrebbe potuto “far pervenire al magnifico rettore istanza di ritiro della domanda presentata”. Nonostante la commissione di valutazione – al termine dei lavori di verifica – avesse ammesso al beneficio economico la professoressa Raveraira, con il decreto rettorale 393 del 20 marzo 2017 le veniva addebitata “l’illegittima percezione degli emolumenti per l’anno 2012, invitando la ricorrente, come pure gli altri colleghi coinvolti – spiega il Tar – a restituire l’indebito entro il 21 aprile 2017, provvedendosi in caso contrario, con vero e proprio atto unilaterale, a trattenere dagli erogandi stipendi le somme contestate”.

Il polverone

Del bonus concesso e poi ritirato si occupò anche la trasmissione Report con una puntata – andata in onda il 3 aprile 2017 – intitolata “Presenze ingiustificate”. “A Perugia – è scritto ancora nel sito internet del programma – per esempio l’incentivo va da 800 a 5.000 euro. Ma capita che i soldi se li intasca anche il luminare che non si fa mai vedere in facoltà, mentre i docenti che si impegnano restano esclusi”. Sul punto – per il quale la professoressa Raveraira ha chiesto un risarcimento per “danno di immagine” – il Tar non si addentra, limitandosi a specificare che “appare del tutto fuorviante e non aderente ai fatti di causa qualificare i docenti quali ‘furbetti’ o ‘furbacchioni’, prendendo a riferimento fattispecie desunte da altri fatti di cronaca del tutto diverse”.

La sentenza

Le assenze giustificate, dice però il Tar, non possono essere motivo di esclusione dal bando, in quanto questo elemento non è previsto né dal bando stesso né dal regolamento. “Infatti – scrivono i giudici – l’articolo 4 comma 3 del regolamento e l’articolo 5 comma 3 del bando si limitano a disporre ai fini della sussistenza dei requisiti minimi che questi ‘saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa del servizio, trasferimenti o altre cause previste dall’ordinamento, dichiarati nella domanda di partecipazione e verificati dagli uffici preposti. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall’ordinamento’. A sua volta – prosegue la sentenza – l’articolo 79 del regolamento generale di Ateneo prevede, al fine del quorum per la valida formazione dei consessi, la rilevanza delle assenze giustificate, si da ingenerare nel silenzio del bando l’affidamento di numerosi docenti circa la valenza anche ai fini dell’incentivo de quo”. Se, insomma, le assenze giustificate valgono in un caso, dovrebbero avere un valore anche per la concessione dei bonus. Con l’aggravante che “ritenere, come pretende l’Università, che la partecipazione ad attività congressistiche universitarie, di ricerca scientifica o assistenziali non rilevi ai fini del raggiungimento delle soglie per l’attribuzione dell’incentivo, sarebbe del tutto illogico ed irragionevole oltre che contrario allo stesso principio costituzionale di buon andamento, rilevando tali attività, tra l’altro, ai fini dei trasferimenti premiali di risorse operati dal MIUR”. I giudici ritengono inoltre “del tutto irrilevante la comunicazione effettuata il 9 dicembre 2014 tramite email ordinaria, completamente inidonea ad interpretare in via autentica né tantomeno ad integrare il contenuto del bando”. Per il tribunale amministrativo “la domanda di annullamento è fondata e va accolta, con l’effetto dell’annullamento del decreto rettorale 393 del 20 marzo 2017 e conseguente diritto della ricorrente alla spettanza delle somme ricevute a titolo di incentivo una tantum per l’anno 2012”.

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