Terremoto, il testo del decreto legge Gentiloni | Per le imprese misure inesistenti - Tuttoggi.info

Terremoto, il testo del decreto legge Gentiloni | Per le imprese misure inesistenti

Sara Fratepietro

Terremoto, il testo del decreto legge Gentiloni | Per le imprese misure inesistenti

Incarichi ai professionisti, cambiano limiti e soldi | Tasse sospese si pagheranno entro il 16 dicembre 2017, canone Rai esentato per 18 mesi | Novità sul rinvio dei processi | Piano per le scuole e semplificazione burocratica
Ven, 10/02/2017 - 03:17

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Fondi per la zootecnia e agevolazioni per l’agricoltura, ma nessuna nuova misura economica per le altre imprese, mentre si semplifica la burocrazia, ci sono nuovi termini per il pagamento delle tasse e cambiano le carte in tavola sugli incarichi ai professionisti: è questo il contenuto del decreto legge numero 8 del 9 febbraio 2017, “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″, varato dal Governo Gentiloni e pubblicato in Gazzetta ufficiale nella tarda serata di giovedì. Un testo che è pronto ora ad aprire la strada a nuove ordinanze operative del commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, atteso per lunedì 13 gennaio a Spoleto insieme alla vice per l’Umbria, la presidente della Regione, Catiuscia Marini.

Ventidue gli articoli da cui è composto il Dl che servono a chiarire e modificare alcuni provvedimenti contenuti nel decreto legge 189 del 2016 (clicca qui per scaricare il testo coordinato con la legge di conversione), ma che, come già era trapelato, hanno un contenuto deludente per quanto riguarda il sostegno alle imprese, che era stato chiesto a gran voce, non contemplando minimamente l’ipotesi di riconoscimento in qualche modo del danno indiretto e di una (effettivamente improbabile) ‘no tax area’. Per il resto, buona parte dei provvedimenti era stato già preannunciato dallo stesso premier al momento dell’approvazione da parte del Consiglio di Ministri, il 2 febbraio. In primis la soluzione dei problemi relativi alla busta pesante, che con i due precedenti decreti legge unificati estromettevano dal beneficio fiscale chi lavorava fuori dall’area del cosiddetto cratere sismico.

Vediamo quindi nel dettaglio le principali disposizioni contenute nel decreto legge 8/2017, da oggi in vigore ma che ora dovrà passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni.

 CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO IN PDF DEL DECRETO LEGGE 8/2017

Niente bando di gara per le urbanizzazioni

Cambiano le procedure per le urbanizzazioni relative alle strutture di emergenza: per l’affidamento delle opere di  urbanizzazione  connesse  alla realizzazione delle strutture  abitative  d’emergenza, delle  strutture  e dei moduli temporanei ad usi pubblici e  delle  strutture  temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività  economiche  e produttive, nonché dei moduli abitativi provvisori  rurali per i  casi  in  cui  non  procedono  direttamente  i singoli  operatori  danneggiati le  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali  delle  medesime  regioni, ove a tali fini individuati quali  stazioni  appaltanti,  in  ragione della sussistenza delle  condizioni  di  estrema  urgenza,  procedono all’espletamento dei predetti interventi mediante una procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  di  un bando di gara ed in particolare “le stazioni  appaltanti provvedono a sorteggiare, all’interno dell’Anagrafe antimafia di  cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del  2016  o  degli  elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del  Governo  almeno cinque operatori economici,  qualora  esistenti,  al  fine  di procedere all’aggiudicazione delle opere  di  urbanizzazione  con  il criterio del prezzo più basso”.

Ricostruzione leggera, cambiano i tempi per i documenti

Sugli interventi di immediata esecuzione cambiano i termini per presentare i documenti all’ufficio speciale per la ricostruzione: non più entro 60 giorni dal provvedimento che disciplina i contributi  per la ricostruzione privata. Il testo cambia così: “Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di comunicazione dell’avvio dei lavori ai  sensi  dei  commi  1  e  3  e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare   agli   Uffici   speciali   per   la   ricostruzione   la documentazione  richiesta  secondo  le  modalità  stabilite   negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi  di cui all’articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e  delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo”.

Microzonazione sismica dei Comuni e piani per nuove scuole

Il commissario promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato  a dotare  i  Comuni  inseriti nel cratere della microzonazione sismica di III livello. In campo ci sono 5 milioni di euro. Gli studi di microzonazione dovranno essere effettuati (per essere omogenei nelle quattro regioni interessate) con il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per quanto riguarda le scuole,  un nuovo comma prevede di “predisporre ed approvare piani finalizzati ad  assicurare  il ripristino,  per  il  regolare   svolgimento   dell’anno   scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo svolgimento  della  normale   attività   scolastica,   educativa   o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale, nei  comuni  di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  nonché  comma   2 limitatamente  a  quelli  nei  quali  risultano  edifici   scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici”. Anche per gli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani per le nuove scuole per il nuovo anno scolastico si applica la procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  di  un bando di gara.

Le troppe assenze non causeranno la bocciatura

Il nuovo decreto legge post terremoto contiene anche una norma molto attesa dagli studenti: “Nei comuni del cratere l’anno scolastico 2016/2017, in deroga  all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  è valido sulla base delle attività didattiche  effettivamente  svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini  della validità dell’anno scolastico, compreso quello  relativo  all’ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta  la frequenza minima”.

Trattamento e trasporto delle macerie

Si elimina il comma dell’articolo 14 che prevedeva la redazione di un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti da parte del commissario straordinario. Modifiche, quindi, anche ai commi dell’articolo 28 del decreto legge 189/2016 che facevano riferimento a questi piani. La materia è invece demandata ai presidenti delle quattro regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) che devono approvare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del nuovo dl, il piano per la gestione delle materie e dei rifiuti. Ai fini degli adempimenti amministrativi, è considerato produttore delle macerie il Comune interessato. Eliminata anche la disposizione che prevedeva che la costituzione, da parte sempre del  commissario  straordinario, di  un  comitato   di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione.

Per i professionisti cambiano i contributi per le spese tecniche

Varie le novità per i tecnici interessati dalla progettazione e direzione lavori di interventi di ricostruzione leggera e pesante ma anche della redazione delle schede Aedes. In primis gli operatori economici interessati a partecipare ad interventi di ricostruzione non devono essere per forza iscritti all’Anagrafe antimafia ma devono per lo meno dimostrare di aver presentato domanda per l’iscrizione in tale Anagrafe.

Per quanto riguarda la disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, si evidenzia che il direttore dei lavori deve non solo avere rapporti di parentela con il titolare o soci dell’impresa affidataria dei lavori, ma nemmeno di affinità o convivenza. Cambia anche il contributo massimo per le attività tecniche, che “è stabilito nella misura, al  netto  dell’IVA  e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalità di erogazione  del  contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che  tenga  conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  può  essere riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali”.

Rivisto il limite dei 30 incarichi per ogni tecnico

Cambia radicalmente anche la questione del limite dei 30 incarichi per ciascun professionista. Gli interventi di ricostruzione leggera non rientrano nel computo del limite previsto, che può essere comunque non rispettato anche dimostrando una particolare organizzazione tecnico – professionale. In sostanza gli studi professionali articolati e di dimensioni rilevanti potranno evitare le disposizioni che limitano le concentrazioni di incarichi ed assumerne più dei 30 indicati.

Anche l’attività di redazione della scheda Aedes è esclusa dal numero degli incarichi: “Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile  a  contribuzione ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, – è scritto nel decreto legge – non  si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né  rilevano i  criteri,  stabiliti  dai  provvedimenti  previsti  dal   comma   7 dell’articolo 34 stesso, finalizzati  ad  evitare  la  concentrazione degli  incarichi  nel  settore  degli  interventi  di   ricostruzione privata”.

Contributo ai cittadini per il contrasto alla povertà

L’articolo 10 prevede un sostegno economico alle fasce deboli della popolazione: “è concessa, su domanda, per l’anno 2017,  nel limite di 41 milioni di euro per  il  medesimo  anno,  la  misura  di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà”. I requisiti previsti sono: essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due  anni  in uno dei Comuni del cosiddetto cratere; trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell’ISEE ovvero dell’ISEE corrente, come  calcolato  ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

Busta paga pesante anche a chi lavora fuori dal cratere, ma niente rimborsi

Si risolvono poi i problemi relativi alla cosiddetta busta pesante per chi lavora fuori dal cratere emersi finora, grazie alla sostituzione del comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legge 189/2016: “I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle  imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e  successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. Ovviamente, come era già finora, per i Comuni più grandi (Teramo, Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata, Fabriano e Spoleto) la busta paga pesante si applica solo a chi ha casa inagibile.

Sospensione di tasse e canone Rai e successiva riscossione

La sospensione dei  termini  relativi agli adempimenti e versamenti  tributari è prevista dal nuovo decreto legge non più fino al 30 settembre 2017, ma fino al 30 novembre 2017. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non  versati  per effetto delle sospensioni avviene “entro  il  16  dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”. Per quanto riguarda il canone Rai, ugualmente si pagherà da dicembre 2017. Chi non ha più una tv, però, sarà esentato per il secondo sempre 2016 e per tutto il 2017. Per quanto riguarda invece le cartelle esattoriali, saranno sospese fino al 30 novembre 2017. Sospensione che terminerà dopo quella data.

I titolari di reddito di impresa e di reddito  di  lavoro  autonomo,  nonché  gli  esercenti  attività agricole di cui all’articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  possono  chiedere  ai  soggetti autorizzati all’esercizio  del  credito  un  finanziamento  assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30  novembre  2017.

Alloggi pubblici invece di Sae o Cas

In considerazione degli obiettivi di contenimento  dell’uso  del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, il decreto legge prevede che le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  possano “acquisire  a titolo oneroso, al patrimonio  dell’edilizia  residenziale  pubblica, nei  rispettivi  ambiti  territoriali,  unità  immobiliari  ad   uso abitativo  agibili  e  realizzate   in   conformità  alle   vigenti disposizioni in  materia  edilizia  e  alle  norme  tecniche  per  le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o  danneggiati  dagli  eventi  sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle “zone  rosse”  o  dichiarati inagibili con esito di rilevazione  dei  danni  di  tipo  “E”  o “F” secondo la procedura AeDES, quale  misura  alternativa  al percepimento  del  contributo  per  l’autonoma  sistemazione  di  cui all’articolo  3  dell’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della protezione  civile  n.  388  del  26   agosto   2016   e   successive modificazioni, ovvero all’assegnazione delle strutture  abitative  di emergenza (SAE) di cui all’articolo 1  dell’ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Le proposte di acquisizione,  sono  sottoposte  alla  preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione  di  congruità sul  prezzo  convenuto  resa   dall’ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo  dell’edilizia residenziale pubblica ed  alle  quotazioni  dell’Osservatorio   del   mercato   immobiliare dell’Agenzia  delle  entrate  nonché  valutazione  della   soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse  opzioni,  incluse  le strutture abitative d’emergenza (SAE)”.

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

Tra le misure, già annunciate dal ministro Martina la scorsa settimana nel dettaglio, in campo vengono messi quasi 23 milioni di euro nel 2017 per gli allevatori. Invece “le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto  2016,  nonché nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito  danni a causa  delle  avversità atmosferiche  di  eccezionale  intensità avvenute nel periodo dal 5 al  25  gennaio  2017,  e  che  non  hanno sottoscritto polizze  assicurative agevolate a copertura  dei  rischi, possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa dell’attività economica e  produttiva  di  cui  all’articolo  5  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”.

Tribunali: slitta la riforma a Chieti e L’Aquila, modifiche alla sospensione dei processi

Per le esigenze di funzionalità delle  sedi  dei  tribunali  de L’Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all’articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  sono  ulteriormente  prorogati sino al 13 settembre 2020.

Per quanto riguarda invece il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali per i soggetti residenti o con sede nei Comuni di Teramo, Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata, Fabriano e Spoleto, la misura è prevista fino al 31 luglio 2017 e tali provvedimenti “si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il  termine  del  31 marzo 2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato, ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda”. Una questione su cui probabilmente il precedente decreto legge aveva generato un po’ di confusione.

Nuove misure per il personale di Uffici speciali per la ricostruzione, Prociv e Comuni

Disposizioni particolari sono previste infine per il personale degli uffici speciali per la ricostruzione, mentre per quanto riguarda Comuni e dipartimento della protezione civile, confermando la possibilità di assumere fino a 350 persone per una spesa di 14,5 milioni di euro nel 2017, viene prevista l’ipotesi di assunzione di 700 persone per il 2018, con un impegno di 29 milioni di euro. I Comuni possono anche possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili (non più di 5 per Comune). Assunzioni possono essere fatte anche dalle Province. Sono poi previste dal decreto legge delle Misure urgenti per assicurare la continuità operativa  del Dipartimento della protezione civile.

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