Ricostruzione pesante, ecco l'ordinanza di Errani | Possibili aumenti di volumetrie - Tuttoggi.info

Ricostruzione pesante, ecco l’ordinanza di Errani | Possibili aumenti di volumetrie

Sara Fratepietro

Ricostruzione pesante, ecco l’ordinanza di Errani | Possibili aumenti di volumetrie

Le disposizioni per aree in frana o sopra faglie: per le delocalizzazioni demolizioni a carico del proprietario | Domande di contributo entro il 31 dicembre, tempi brevi per l'erogazione e 2 anni per la conclusione dei lavori | Per le pertinenze soldi solo in parte, niente vendita o cambio destinazione per 2 anni per gli immobili
Mar, 11/04/2017 - 14:59

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Dopo tanta attesa e promesse, finalmente il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani ha pubblicato l’ordinanza per la ricostruzione pesante, l’atto che chiude il cerchio sugli immobili colpiti dalle scosse di terremoto dal 24 agosto 2016 in poi. L’ordinanza, la numero 19 del commissario, è datata 7 aprile ed è stata pubblicata questa mattina sul sito internet https://sisma2016.gov.it/. Non è stata invece ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale (dove ieri invece è stata pubblicata la legge di conversione del d.l. Gentiloni sul terremoto). Si tratta di poco più di 80 pagine, di cui 37 di ordinanza e le restanti di allegati con le varie tabelle.

CLICCA QUI PER IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA IN PDF

Domande entro il 31 dicembre 2017

Le domande di contributo devono essere presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario oppure con pec (posta elettronica certificata). Domanda che avrà lo stesso valore di inizio di attività (Scia) e che entro 10 giorni dovrà essere seguita dal rilascio del titolo edilizio da parte del Comune.

Finalmente, quindi, anche gli interventi sugli immobili distrutti o totalmente inagibili a seguito del terremoto potranno essere fatti. Anche se non tutti: l’articolo 1, infatti, prevede che la ricostruzione di alcune intere zone debba passare per un piano di Regioni e Comuni. “Le Regioni e i Comuni possono, d’intesa, individuare porzioni di territorio ritenute ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica ove gli interventi di cui al comma 1 non sono autorizzati fino alla approvazione della perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge, per le quali saranno adottate specifiche norme di intervento” viene spiegato.

Nell’ordinanza si legge che “i contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d’uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale“.

Aumento di volumetrie e riparazione dei danni

In alcuni casi sono permessi degli aumenti di volumetrie: “Qualora l’edificio gravemente danneggiato o distrutto risultasse, alla data del sisma, non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria in modo da rendere necessarie misure di adeguamento, e qualora necessiti di rilevanti interventi di efficientamento energetico con sensibile riduzione del fabbisogno da fonti tradizionali, per adeguarli a disposizioni vincolanti della vigente legislazione in materia, la superficie complessiva preesistente può essere aumentata fino al 10% fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti”.

L’ordinanza ovviamente contiene le tanto attese tabelle relative ai costi: “Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati”.

Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all’efficientamento energetico; per gli interventi sugli edifici vincolati  invece la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%. 

Differenze sulle pertinenze

Le pertinenze danneggiate degli edifici sono ammesse a contributo soltanto se l’edificio stesso è danneggiato, altrimenti no. Nel caso di pertinenze per le quali il contributo è ammissibile, questo però è ammesso “nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all’edificio che contiene l’abitazione o l’unità immobiliare destinata ad attività produttiva”.

In alcuni casi, alcuni immobili (che non hanno particolare pregio) possono essere delocalizzati, cioè possono essere demoliti e ricostruiti anche in un’altra area edificabile nello stesso comune.

Per 2 anni nessuna variazione per gli immobili recuperati

Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. E ugualmente l’immobile non può essere venduto prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi. Con delle deroghe: la disposizione “non si applica qualora l’alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di presone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici”.

I tempi per la concessione del contributo

Quanto ai tempi per la concessione del contributo, entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. Quindi, nel caso in cui la pratica sia regolare, “l’Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale […], propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice Unico di Progetto (CUP) e il codice CIG dandone comunicazione al Vice Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta”.

 Il Vice Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l’istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l’indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine per non più di sei mesi.

Per l’erogazione dei contributi, sono previsti 4 step, in base allo stato di avanzamento dei lavori, i primi due del 20% e gli altri due del 30%.

Disposizioni speciali sono previste per alcuni centri storici e paesi, che potranno essere divisi (come già avvenuto nel post terremoto del 1997) in Umi (unità minime di intervento). Gli edifici che invece non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi dell’ordinanza, anche se danneggiati dal sisma.

Le disposizioni per zone in frana o sopra a faglie capaci

Per quanto riguarda gli edifici che insistono in aree suscettibili di instabilità dinamiche in fase sismica (zone in frana; zone di rispetto/suscettibilità per faglie attive e capaci, zone con livello di rischio elevato o molto elevato -R3 o R4-come definite nel Piano di assetto idrogeologico; zone di rispetto per liquefazione, zone con cavità sotterranee instabili), “gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state effettuate opere di consolidamento già collaudate e di cui sia stata accertata l’efficacia dopo gli eventi sismici mediante appositi monitoraggi, ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto”.

In alcuni casi, quindi, si procederà alla delocalizzazione di intere zone. “Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati simicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici. In tal caso il Vice Commissario può autorizzare la ricostruzione di edifici equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante”. “L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona”.

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