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“Il Pronto Soccorso di Città della Pieve va riaperto”, Tar accoglie ricorso di Montegabbione

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando: dichiara il difetto di legittimazione attiva del “Comitato per il Diritto alla Salute – Art. 32 Costituzione”; accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione (nei quali, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato) e per il resto lo respinge”.

E così sia, la giustizia amministrativa rimescola le carte sulla vicenda della chiusura dell’ospedale e del pronto soccorso di Città della Pieve. A presentare il ricorso è stato il sindaco di Montegabbione, preoccupato per la distanza tra il suo territorio e il presidio sanitario più vicino.

Le distanze

La materia del contendere era appunto la legittimità della delibera del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Umbria n. 1, con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le attività a carattere esclusivamente ospedaliero svolte presso il presidio di Città dellaPieve e, precisamente, l’attività di ricovero di Medicina e Neurologia e l’attività di Pronto Soccorso.

Il tar spiega per prima cosa che Montegabbione, se pur ricadente sotto la provincia di Terni ha tutto il diritto di contestare un provvedimento di una Ausl che non è quella di sua appartenenza perché per ragioni di vicinanza (solo 10 km) il presidio ospedaliero di Città della Pieve risulta essere il principale punto di riferimento per i cittadini del Comune di Montegabbione.

Il Tribunale però non accoglie nel ricorso il “Comitato per il Diritto alla Salute – Art. 32 Costituzione” (presentatore di circa tremila firme), “trattandosi di comitato costituito ad hoc successivamente alla notifica del presente gravame”.

La salute prima dei soldi

E poi il punto cruciale della sentenza quando si spiega che il ricorso “può essere accolto limitatamente alle censure proposte avverso la disposta soppressione dell’attività di pronto soccorso. Questo spiega la giustizia amministrativa perché la natura di primaria importanza del pronto soccorso tra i servizi sanitari dipende con altissima probabilità non la qualità del servizio ma la protezione del diritto primario dell’uomo, quello alla vita diritto insopprimibile, nonché insuscettibile di essere compresso o ridotto in forza di qualunque altra esigenza politico – amministrativa, tanto meno di carattere finanziario.

Sessanta minuti

Per il Tar è irragionevole “una applicazione della normativa nel senso di legittimare soppressioni e/o trasferimento definitivi di presidi di pronto soccorso che costringano l’utenza a rivolgersi a servizi il cui espletamento richieda un aumento dei tempi di percorrenza (andata e ritorno) oltre il limite di 60 minuti indicato dalla normativa”.

E ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la conformazione oro-geografica e le condizioni di viabilità dell’intera zona, incidono negativamente e strutturalmente sulla effettiva percorribilità nei tempi prescritti dagli standard di emergenza/urgenza, soprattutto nel periodo invernale a causa delle prevedibili avverse condizioni climatiche.

Ma l’ospedale resta chiuso

Avverso la soppressione dell’attività ospedaliera di ricovero di Medicina e Neurologia, trattandosi di attività che risulta essere sufficientemente garantita dal programmato aumento dei posti letto presso l’Ospedale di Castiglione del Lago, il Tar dice no.

Resta da capire se e come verrà attuata la sentenza. Se un pronto soccorso potrà esistere senza reparti ospedalieri di supporto, come spiega anche il comune di Città della Pieve in una nota, e se la Regione farà ricorso la Consiglio di Stato. E cosa avverrà nell’eventuale attesa.