Pranzi a scrocco promettendo di chiudere un occhio. Un tenente colonnello ed un luogotenente della Guardia di Finanza, sono stati condannati dalla Corte dei Conti al pagamento di 5 mila euro a testa per il danno causato all’immagine dell’amministrazione dalla loro condotta. La sentenza ormai pubblica sul sito della giustizia contabile I due militari, in diverse occasioni, abusando della propria posizione, avevano costretto – o comunque indotto – un noto ristoratore di Perugia ad offrire loro indebite utilità (mancato pagamento di numerosi pasti presso il suo ristorante) promettendo favori e coperture fiscali.
I due sono stati già condannati in sede penale perché riconosciuti responsabili del reato di concussione, e condannati alla pena di reclusione di anni due, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque (con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena). Questo il primo grado, poi replicato nel processo bis dove la Corte d’Appello di Perugia, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione ciascuno, con conferma delle statuizioni accessorie. Successivamente, la Corte di Cassazione, ha rigettato i ricorsi presentati dagli imputati confermando la sentenza d’appello. La condanna del giudice penale, dunque è passata in giudicato per il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità”.
Una vicenda altamente lesiva dell’immagine del Corpo della Guardia di Finanza. “Nel presente giudizio si legge nella sentenza di condanna -, si ritiene che il Pubblico Ministero abbia pienamente assolto all’onere probatorio relativo alla sussistenza del danno, mediante il deposito agli atti di una quantità considerevole di articoli di stampa, relativi sia al periodo immediatamente successivo l’avvenimento, sia agli anni seguenti, in concomitanza con i momenti salienti dell’iter giudiziario penale, a riprova dell’inevitabile, particolare grado di riprovevolezza che la vicenda ha suscitato nel comune sentire, attesa, in special modo, la qualifica rivestita dai due agenti. Occorre infatti, in primo luogo, considerare l’ampiezza della diffusione nell’ambiente sociale (anche per effetto del “clamor fori” e dell’azione dei “mass media”) dell’immagine negativa dell’Amministrazione interessata e l’entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dai due finanzieri”.
(Sa.Mi.)