Interrogazione consiliare della capogruppo di Impegno Civile, Stefania Filipponi sulla questione della cartelle Equitalia a favore del recupero di somme dovute alla Bonificazione Umbra. Il documento pone alcune questioni di merito e di sostanza. Ecco il testo:
Premesso che
• VUS S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Umbria per l’annullamento delle cartelle di pagamento, notificate da Equitalia, a mezzo delle quali si chiede il versamento in favore della Bonificazione Umbra dei contributi di scolo delle acque reflue ( che trovano recapito nel sistema scolante della bonifica attraverso le opere e gli impianti di depurazione) per gli anni 2006, 2007 e 2008; il Tribunale amministrativo con sentenze rispettivamente n. 263/2011, 264/2011 e 265/2011 ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione;
• Avverso il pagamento delle cartelle emesse per gli anni 2006 -2007 -2008 (contenente anche la richiesta del pagamento di € 180 mila riferita all'ultima rata delle annualità 2002-2006) VUS SpA ha proposto anche ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che ha annullato le cartelle per difetto di motivazione e per mancanza dell'intesa tra ATO e Consorzio;
• Successivamente è intervenuta l'intesa tra ATI 3 e il Consorzio di Bonifica secondo il quale l'importo annuo del contributo di scolo a carico del gestore sarebbe determinato in € 235.000 annuo per ciascuno degli anni 2011-2015; con il medesimo atto è stato altresì pattuito il pagamento di € 822.714,00 riferito al periodo 2006/2010 oltre al pagamento di € 352.286,00 quale una tantum da rateizzare in 5 annualità a partire dal 2011 e fino al 2015 . Inoltre è stato riconosciuto al Consorzio il pagamento, entro il 31/12/2011, di € 180.000,00 quale ultima rata relativa al periodo 2002-2006 così come riconosciuto nella deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATI3 n.6/2006 ;
• L'atto di intesa ATI3/CBU risulta essere stato recepito dal gestore VUS S.p.A.;
Considerato che
• Con delibera n. 6 del 15/11/2006 CBU e ATI 3 sono addivenuti ad un accordo in base al quale è stato previsto di riconoscere in tariffa, e quindi nel piano d'ambito, l’importo di 180.000,00 € annui, per 5 annualità, con riferimento agli anni 2002-2003-2004-2005-2006 da erogare tramite il Gestore Vus spa.
• Per gli anni 2002-2005 VUS ha già corrisposto al CBU 4 rate da 180.000,00 € ciascuna, per un totale di 720.000,00 €;
• Con l’intesa ATI3/CBU di cui alla delibera 18/2011è stato riconosciuto che VUS deve corrispondere al CBU :
A) 180.000,00 € quale quinta rata riferita al periodo 2002/2006 non ancora saldata,
B) 827.714,00 € per i 5 anni del periodo 2006-2010 (con rata annua stimata in 164.543,80 €/anno),
C) 352.286,00 € una tantum
D) 235.000,00 € /anno periodo 2011-2015 rinegoziabile ogni 5 anni;
• In sintesi: con l’accordo in questione è stato definito congruo un importo annuo di 235000,00 €/anno da applicare retroattivamente sin dal 2006 e così aumentando il contributo da € 180.000 (di cui alla delibera 6/2006) ad € 235.000,00; è stato imposto a VUS spa di continuare a corrispondere 235.000,00 €/anno fino al 2015 quando, con nuova determinazione si definirà un nuovo valore annuo;
• Avendo VUS quale unica fonte di reddito le tariffe, siano esse del servizio idrico o del gas o dell’igiene urbana, gli importi di cui sopra, che dovranno essere corrisposti al CBU, non potranno che essere prelevati dalle suddette tariffe e quindi, di fatto, posti a carico dei cittadini;
Accertato che
• Nel piano di’ ambito 6/2006 si specifica testualmente: “Di …[omissis…] addivenire ad un accordo con il Consorzio della Bonificazione Umbra che preveda …[omissis…] di riconoscere in tariffa e quindi nel nuovo Piano d’Ambito, l’importo di 180.000,00 € annui per 5 annualità riferiti agli anni 2002-2003-2004-2005-2006 da erogare tramite il Gestore Vus”
• All’art. 5 dell’atto di intesa di cui alla delibero 18/2011 c’è testualmente scritto: “ I pagamenti dell’importo del contributo avverranno con le seguenti modalità: …[omissis]…Euro 180.000,00 relativo alla 5^ rata delle annualità 2002-2005, già oggetto di accordo nella deliberazione n. 6/2006 dell’Assemblea ATO n. 3.”
• Dal tenore letterale delle due delibere (6/2006-18/2011) sembra che l’annualità 2006 sia stata computata due volte
Rilevato che
• Ai sensi dell'art. 21 L.R 30/2004: I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell' articolo 27 della L. n. 36/1994 , alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli A.T.I. ed i consorzi di bonifica.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si
CHIEDE
1. Le motivazioni tecniche ed economiche in base alle quali è stato ritenuto congruo il contributo di scolo, stimato da ATI3, sulla base dello studio predisposto dal CBU e senza alcun confronto con il gestore, VUS spa, che dovrà corrispondere il suddetto contributo, e che si è limitata a recepire pedissequamente l’intesa
2. L’elencazione analitica dei benefici ottenuti da quando VUS ha corrisposto regolarmente i contributi, così come indicato nella norma e di quelli che si intendono ottenere con le nuove risorse che VUS deve corrispondere al CBU in base all’accordo sottoscritto con ATI3, e come annualmente relazionati;
3. Il dettagliato rendiconto tra contributo erogato e/o da erogare ( € 3.250.000,00 annualità 2002/2015) e costi/spese sostenute;
4. Se è stato stipulato un contratto di servizio tra VUS spa CBU, con la precisa indicazione degli interventi e, in ogni caso, quali sono nello specifico le opere ( non finanziate con altri contributi pubblici) che CBU è tenuto ad effettuare a fronte del versamento del contributo e quali sono le verifiche che deve effettuare il soggetto tenuto al controllo, a livello comunale, dell’operato del CBU e di VUS;
5. L'incremento dell'ammontare del contributo di scolo dal 2000 ad oggi e le ragioni che hanno determinato tali aumenti;
6. Come è stato determinato l'importo di € 352.286,00, a titolo di una “tantum” e il motivo tecnico di tale elargizione;
7. L'incremento, in termini assoluti e percentuali, della tariffa per far fronte agli esborsi di cui all'accordo tra VUS e CBU ed i termini dei vari versamenti;
8. L’ammontare effettivamente corrisposto per l’annualità 2006;
9. I motivi per cui è stato deciso di promuovere azioni giudiziarie avverso le cartelle esattoriali, sia dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che al TAR Umbria;
10. L’ammontare complessivo delle spese legali sostenute da CBU e VUS spa e come è stato pagato.