Come pagare i contributi per colf e badanti - Tuttoggi.info

Come pagare i contributi per colf e badanti

Redazione

Come pagare i contributi per colf e badanti

Lavoro domestico, tutte le scadenze | Articolo a cura di ANCLSU Perugia
Sab, 04/04/2015 - 23:02

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Sono in scadenza, entro il 10 aprile 2015, i contributi obbligatori per rapporti di lavoro domestico in essere. Il datore di lavoro deve versare regolarmente, ogni 3 mesi, i contributi previdenziali in favore del lavoratore domestico, le scadenze di legge sono le seguenti:

  • Entro il 10 gennaio il 4° trimestre dell’anno precedente;
  • Entro il 10 aprile il 1° trimestre dell’anno in corso;
  • Entro il 10 luglio il 2° trimestre dell’anno in corso;
  • Entro il 10 ottobre il 3° trimestre dell’anno in corso.

Questi comprendono anche il contributo Cas. sa. colf, obbligatorio per tutti i rapporti di lavoro disciplinati dal CCNL Lavoro domestico. Chi non paga i contributi nei tempi stabiliti, non li paga affatto o li paga sulla base di condizioni contrattuali non corrette, rischia sanzioni anche gravi.

A cosa servono i contributi – I contributi di previdenza sociale versati all’INPS sono una garanzia assicurativa per il lavoratore, il quale si trova così tutelato sia al termine della propria vita lavorativa (pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità, o reversibilità), sia in occasione di circostanze particolari (indennità di maternità, malattia, disoccupazione) o condizioni di vita sfavorevoli (integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, assegno per il nucleo familiare, assegni di sostegno per la maternità). Una quota dei contributi versati all’INPS garantisce altresì l’assicurazione INAIL per malattie professionali ed infortuni. I contributi obbligatori Cas.sa.colf forniscono ai datori di lavoro la copertura assicurativa della responsabilità civile nel caso di infortunio del dipendente; ai lavoratori domestici prestazioni di assistenza socio-sanitaria (integrative, aggiuntive e/o sostitutive delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie).

Vedi: Contributi contrattuali Cassacolf

Come procedere al pagamento dei contributi – Una volta comunicata l’assunzione del lavoratore domestico, L’INPS aprirà la relativa posizione assicurativa del lavoratore e creerà un archivio personale del lavoratore, nel quale saranno accreditati tutti i versamenti contributivi. Al datore di lavoro verrà indicato un codice del rapporto di lavoro che servirà per gestire le vicende del rapporto lavorativo col dipendente. A quel punto, il datore di lavoro dovrà assicurarsi di pagare ad ogni scadenza di trimestre, l’importo previdenziale previsto per ciascun rapporto di lavoro. Il sito dell’Inps permette al datore di lavoro di:

Se le condizioni contrattuali indicate al momento dell’assunzione avessero subito delle variazioni (orario, stipendio, ecc…), queste dovranno essere prontamente comunicate al Inps, che provvederà ad aggiornare il calcolo automatico dei contributi trimestrali. Inoltre, dal 2007 è stato introdotto l’obbligo di versare, contestualmente ai contributi previdenziali dovuti all’Inps, i contributi di assistenza contrattuale Cas.sa.colf. Si tratta di una cassa assistenziale obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro per i quali viene applicato il contratto collettivo sul lavoro domestico. Il contributo da versare a Cassacolf viene definito “contributo di assistenza contrattuale” e deve essere indicato con il codice F2 nel campo denominato “ C.org” moltiplicando le ore retribuite nel trimestre per € 0,03 (importo complessivo del contributo, di cui € 0,01 a carico del lavoratore).

Consegna prospetto certificazione redditi percepiti al lavoratore domestico – Va ricordato inoltre che al lavoratore domestico deve essere consegnata ogni anno la Certificazione dei compensi percepiti con evidenza delle retribuzioni lorde e dei contributi a carico lavoratore domestico versati. Tale certificazione consente al lavoratore di adempiere all’obbligo di presentazione della denuncia dei redditi annuale e di pagare le imposte se dovute. Infatti il datore di lavoro domestico non è sostituto di imposta e pertanto non opera le trattenute fiscali nei conteggi mensili e nemmeno è tenuto all’invio telematico della CU come avviene normalmente per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il CCNL di lavoro dispone infatti, che contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Per questo e per la gestione di tanti altri adempimenti previsti sia dal CCNL che dalla Legge, i Consulenti del Lavoro sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per aiutare il cittadino sia esso il datore lavoro domestico sia esso il lavoratore.

A cura di Pietro Paolo Perilli – CDL

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